Rete Ali: Abuso

Abusi sessuali

Definizione secondo la convenzione di Lanzarote

[dal sito della Presidenza del Consiglio di Ministri- Dipartimento per le pari opportunità].

“La Convenzione del Consiglio d’Europa sulla protezione dei minori dall’abuso e dallo sfruttamento sessuale, nota come Convenzione di Lanzarote, rappresenta oggi a livello internazionale lo strumento di riferimento sulla tematica.

In questo documento, l’abuso sessuale sui minori è definito come la condotta intenzionale di chi abbia rapporti sessuali con un minore che non abbia raggiunto l’età del consenso prevista dalla legge dello Stato, o con un minore di diciotto anni con l’uso della coercizione, della forza, della minaccia o abusando, anche in ambito familiare, di una posizione di fiducia, autorità o influenza nei suoi confronti. Si tratta, dunque, di relazioni in cui l’adulto approfitta della differenza di età e di potere esistente, per costringere, persuadere o indurre un minore alla partecipazione ad attività di cui la vittima, data l’età, non può avere piena consapevolezza. Con lo stesso meccanismo di sudditanza psicologica, gli abusanti agiscono attraverso la minaccia e sul senso di colpa della vittima, mettendola così nell’impossibilità di difendersi e di chiedere aiuto.

Secondo l’ordinamento italiano, l’abuso sessuale è qualsiasi atto sessuale con un minore di quattordici anni (età del consenso), o di sedici anni quando l’adulto sia un ascendente, un genitore, anche adottivo, il convivente del genitore, un tutore o qualunque altra persona a cui il minore sia affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia o che, in ogni caso, conviva con il minore. Viene considerato un abuso sessuale anche l’atto sessuale con un minore di diciotto anni quando l’adulto coinvolto è un ascendente, un genitore, anche adottivo, il convivente, o il tutore che agisce abusando dei poteri connessi alla sua posizione.”

La convenzione di Lanzarote