Dal Sito "Bambini in Trappola"
CHE COS’È L’ABUSO SESSUALE?
E’ QUANDO UNA PERSONA COSTRINGE O CONVINCE UN BAMBINO O UNA BAMBINA A FARE COSE DI SESSO, COME AD ESEMPIO TOCCARE O FARSI TOCCARE NELLE PARTI INTIME, MA ANCHE TANTE ALTRE COSE CHE C’ENTRANO COL SESSO.
IL PIÙ DELLE VOLTE QUESTA PERSONA È QUALCUNO CHE IL BAMBINO O LA BAMBINA CONOSCE BENE, ANZI, SPESSO È QUALCUNO A CUI VUOLE BENE E DI CUI SI FIDA.
E’ QUALCOSA CHE SUCCEDE SPESSO, ANCHE SE I BAMBINI E LE BAMBINE A CUI SUCCEDE CREDONO SEMPRE CHE CAPITI SOLO A LORO E A NESSUN ALTRO AL MONDO.
La segnalazione
[dal sito Telefono Azzurro]
Alla luce del principio del superiore interesse del fanciullo, in relazione ad alcune tipologie di abuso, molte legislazioni – anche a livello europeo e internazionale – prevedono per determinate figure professionali l’obbligo di segnalazione alle Autorità competenti al fine di attivare percorsi di tutela giudiziaria per il minore.
La denuncia costituisce il primo passo necessario per avviare un intervento di tutela a favore della vittima ed attivare un procedimento penale nei confronti del presunto
colpevole. La segnalazione rappresenta anche uno strumento di prevenzione e repressione del reato, nonché di emersione dello stesso, favorendo inoltre la rilevazione quantitativa del fenomeno.
La legge italiana prevede che alcuni soggetti, quali i Pubblici Ufficiali e gli Incaricati di Pubblico Servizio, nell’esercizio delle loro funzioni, abbiano l’obbligo di denuncia.
Gli esercenti una professione sanitaria, invece, hanno l’obbligo di referto. Il problema è ovviamente quello di predisporre gli strumenti più adatti all’accertamento della verità, offrendo al tempo stesso al bambino o all’adolescente vittima il sostegno e l’assistenza di cui necessita. Il percorso della giustizia, infatti, non può non tener conto del minorenne e della sua sofferenza, predisponendo gli strumenti più adeguati di sostegno per lui e per la sua famiglia.
Che differenza c’è tra reati procedibili d’ufficio e a querela?
Sono reati procedibili a querela di parte tutte quelle condotte criminose che, senza la denuncia della persona offesa, non potrebbero essere perseguite dall’Autorità Giudiziaria.
Sono procedibili d’ufficio, invece, quei reati per cui non c’è bisogno della denuncia da parte della persona offesa perché l’Autorità Giudiziaria possa procedere, essendo sufficiente che al Magistrato pervenga la notizia di reato.
Quando il reato di violenza sessuale è procedibile d’ufficio?
Il reato di violenza sessuale è procedibile d’ufficio:
• se il fatto di cui all’art. 609 bis c.p. è commesso nei confronti di minore di anni 18;
• se il fatto è commesso dall’ascendente, genitore, tutore o persona a lui affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia o che abbia relazione di convivenza;
• se il fatto è commesso da un Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio
nell’esercizio delle proprie funzioni.