Istruzione Parentale

Se i genitori (o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale) intendono avvalersi dell’istruzione  parentale come modalità di assolvimento dell’obbligo di istruzione provvedendo essi stessi  all’istruzione dei minori o tramite persona da loro delegata, devono attenersi, per ogni anno scolastico  di riferimento, ad una serie di adempimenti per non incorrere nelle sanzioni previste dalla norma: 

entro il termine stabilito annualmente per la presentazione delle domande di iscrizione i  genitori (o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale) devono congiuntamente presentare al dirigente scolastico di una scuola del grado di riferimento del territorio di residenza (che  assume il ruolo di scuola vigilante) una comunicazione preventiva, in forma cartacea, a cui  devono essere allegati: 

a) la dichiarazione formale relativa al possesso della capacità tecnica o economica per  provvedere autonomamente all’istruzione dei propri figli; 

b) il progetto didattico-educativo di massima che si intende far seguire al minore in corso  d’anno, predisposto in maniera coerente con le Indicazioni nazionali per il primo ciclo  e le Indicazioni nazionali/Linee guida per il secondo ciclo, fermo restando che il progetto  didattico-educativo effettivamente svolto e sulla base del quale verranno predisposte le prove  d’esame sarà presentato unitamente alla domanda di iscrizione agli esami di idoneità. 

solo in casi eccezionali, in caso di ritiro dalla frequenza in corso d’anno scolastico da parte di  uno studente già iscritto ad una scuola statale o paritaria, la famiglia può presentare contestualmente alla comunicazione di ritiro dalla frequenza scolastica anche la  comunicazione di avvio di istruzione parentale con gli allegati previsti

la comunicazione preventiva, comprensiva degli allegati previsti, deve essere rinnovata nei  termini previsti, ossia entro il termine stabilito per la presentazione delle domande di iscrizione, per ogni anno scolastico per cui ci si intenda avvalere dell’istruzione parentale, fino  all’assolvimento dell’obbligo di istruzione; 

• entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento per l’idoneità alle classi del primo ciclo di istruzione e, fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione, entro il termine fissato dalle  singole scuole per l’idoneità alle classi seconda e terza del secondo ciclo di istruzione i  genitori (o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale) devono presentare la domanda di  iscrizione all’esame di idoneità presso una istituzione scolastica statale o paritaria, che può anche  essere diversa rispetto alla scuola a cui è stata presentata la comunicazione preventiva. In quest’ultimo caso i genitori, responsabili dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione, devono  dare comunicazione alla scuola vigilante in merito alla scuola prescelta come sede d’esame, per  gli opportuni raccordi ai fini della verifica dell’assolvimento. Alla domanda deve essere allegato  il progetto didattico-educativo (ovvero la programmazione per le classi del secondo ciclo di  istruzione) svolto nel corso dell’anno, sulla base del quale la commissione predispone le prove  d’esame. Al riguardo, si ritiene preferibile che la scelta della scuola presso cui svolgere l’esame  di idoneità ricada sulla scuola vigilante, in quanto ha ricevuto il progetto educativo-didattico  (ovvero la programmazione per le classi del secondo ciclo di istruzione) di massima al momento  della presentazione della comunicazione preventiva e ha avuto la possibilità di proporre eventuali  regolazioni al fine di renderlo coerente con le Indicazioni per il curricolo per il primo ciclo di  istruzione e le Indicazioni nazionali/Linee guida per il secondo ciclo di istruzione; 

nell’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado, entro il 20 marzo i genitori (o coloro  che esercitano la responsabilità genitoriale) devono presentare per conto dei propri figli domanda di ammissione all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità  di candidati privatisti, anche per consentire alle alunne e agli alunni di sostenere le prove  INVALSI entro il successivo mese di aprile. 

In caso di frequenza di una scuola del primo ciclo non statale non paritaria iscritta negli albi regionali,  i genitori (o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale) sono tenuti a presentare annualmente  la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza, in modalità cartacea,  entro il termine fissato per la presentazione delle domande di iscrizione. Gli alunni sostengono presso  una scuola statale o paritaria l’esame di idoneità al termine del quinto anno di scuola primaria, ai fini  dell’ammissione al successivo grado di istruzione, e l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo al  termine della scuola secondaria di primo grado, in qualità di candidati privatisti, ovvero sostengono  l’esame di idoneità nel caso in cui richiedano l’iscrizione in una scuola statale o paritaria. 

Allegati

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