Iscrizioni alla Prima Classe della Scuola Primaria

Le domande di iscrizione potranno essere presentate nel periodo compreso tra le ore 8:00 del giorno 21 gennaio 2025 e le ore 20:00 del giorno 10 febbraio 2025, attraverso la pagina dedicata alle iscrizioni on line all’interno della Piattaforma Unica (https://unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni).
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale:
− iscrivono alla prima classe della scuola primaria, in quanto soggetti all’obbligo di istruzione, i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2025;
− possono iscrivere i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2025 ed entro il 30 aprile 2026. Non è consentita in alcun caso, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla prima classe della scuola primaria di bambini che compiono i sei anni di età successivamente al 30 aprile 2026.

Con riferimento ai bambini che compiono i sei anni di età tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2026, è opportuno, per una scelta attenta e consapevole, che i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale considerino le indicazioni e gli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia frequentate dai bambini.
Le scuole che accolgono bambini anticipatari rivolgono agli stessi particolare attenzione e cura, soprattutto nella fase dell’accoglienza, ai fini di un efficace inserimento.
Con riferimento alle deroghe all’obbligo di istruzione riguardanti bambini di sei anni con disabilità o che sono stati adottati, concernenti il possibile trattenimento per un anno nella scuola dell’infanzia, si ricorda che le stesse sono consentite su richiesta della famiglia in casi circostanziati, supportati da documentazione che ne attesti la necessità, e in via del tutto eccezionale. Si rinvia sull’argomento alle “Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio delle alunne e degli alunni che sono stati adottati - 2023” (prot. n. 5 del 28.03.2023), nonché all’articolo 114, comma 5, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
All’atto dell’iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale che, in base all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, è così strutturato:

24 ore, 27 ore, fino a 30 ore, 40 ore (tempo pieno).

Trovano applicazione i criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto anche ai fini dell’accoglimento delle richieste di articolazione dell’orario settimanale.
L’accoglimento delle opzioni fino a 30 ore settimanali o per il tempo pieno è subordinato alla disponibilità delle risorse di organico e di adeguati servizi.

L’adozione del modello di 24 ore settimanali è possibile solo in presenza di un numero di domande che consenta la formazione di una classe con minimo 15 alunni.

Si rammenta che la legge 30 dicembre 2021 n. 234, art. 1, commi 329 e seguenti, ha introdotto per le classi quarta e quinta della scuola primaria l'insegnamento dell'educazione motoria da parte di docenti specialisti forniti di idoneo titolo di studio, precisando che tale insegnamento viene impartito in un orario (quantificato in non più di due ore settimanali) aggiuntivo rispetto all’orario ordinamentale di 24, 27 e fino a 30 ore previsto dal D.P.R. n. 89/2009. Pertanto l’orario settimanale prescelto al momento dell’iscrizione alla classe 1^ aumenterà fino a due ore settimanali al momento del passaggio alla classe 4^. Tale incremento di tempo scuola non riguarda il tempo pieno, stante che le ore di educazione motoria rientrano nelle 40 ore settimanali.