Alunni/Studenti con Cittadinanza non Italiana

Agli alunni/studenti con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per gli alunni/studenti con cittadinanza italiana, ai sensi dell’articolo 45, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
Al riguardo, si fa integralmente rinvio alla Nota ministeriale 8 gennaio 2010, n. 2, recante “Indicazioni e raccomandazioni per l’integrazione di alunni con cittadinanza non italiana” e, in particolare, al punto 3 “Distribuzione degli alunni con cittadinanza non italiana tra le scuole e formazione delle classi”, in cui si precisa che a tale fine è necessario programmare il flusso delle iscrizioni con azioni concordate e attivate territorialmente con l’Ente locale e la Prefettura
e gestite in modo strategico dagli Uffici Scolastici Regionali, fissando - di norma - il limite massimo di presenza nelle singole classi di alunni/studenti con cittadinanza non italiana o con ridotta conoscenza della lingua italiana al 30% per classe. Sul punto, si richiamano gli adempimenti in capo ai dirigenti preposti agli Uffici Scolastici Regionali, eventualmente coadiuvati dai dirigenti degli Uffici di ambito territoriale, ai fini di prevenire anomale e non adeguatamente motivate concentrazioni di alunni stranieri presso singole classi di uno stesso
istituto scolastico.
Ai sensi dell’art. 26 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, i minori titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria hanno accesso - come peraltro i minori stranieri non accompagnati - agli studi secondo le modalità previste per i cittadini italiani.
Si rammenta che anche per gli alunni/studenti con cittadinanza non italiana sprovvisti di codice fiscale è consentito effettuare la domanda di iscrizione on line. Una funzione di sistema, infatti, consente la creazione di un “codice provvisorio” che, appena possibile, l’istituzione scolastica sostituisce sul portale SIDI con il codice fiscale definitivo.
I genitori o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale di cittadinanza non italiana privi di codice fiscale possono recarsi presso l’istituzione scolastica prescelta al fine di effettuare l’iscrizione attraverso il riconoscimento in presenza con i documenti identificativi in loro possesso. Le segreterie delle istituzioni scolastiche provvedono a perfezionare la procedura di iscrizione secondo le modalità definite dalla Direzione generale per i sistemi informativi e la statistica.
Si richiama, infine, la Nota della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e l’autonomia scolastica 20 aprile 2011, n. 2787 in ordine alle modalità di applicazione delle norme relative al riconoscimento di titoli di studio e certificazioni straniere.
Per una ricognizione della materia si rinvia alle “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri” trasmesse da questo Ministero con Nota 19 febbraio 2014, n. 4233 e agli “Orientamenti interculturali. Idee e proposte per l’integrazione di alunni e alunne provenienti da contesti migratori” del marzo 2022.