Accesso Civico

Modalità e tempi di accesso civico

ACCESSO AGLI ATTI

L’accesso agli atti si configura secondo tre diverse tipologie:

1. L’accesso civico generalizzato si configura come diritto a titolarità diffusa. Esso, fatte salve le limitazioni di cui ai successivi articoli, può essere attivato “da chiunque”, non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente (comma 3) e “non richiede motivazione”.

2. L’accesso civico (semplice, o non generalizzato), disciplinato dall’art. 5, comma 1 del d.lgs n. 33/2013, modificato dal d.lgs n. 97/2016, è circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione. Esso può essere attivato da chiunque richieda di accedere ai documenti, dati e informazioni non pubblicati per inadempienza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge.

3. L’accesso documentale ex l. 241/90 ha la finalità di porre i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà – partecipative e/o oppositive e difensive – che l’ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari. Esso può essere attivato solo da coloro che dimostrano di possedere un «interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso».

 

ACCESSO CIVICO

Ai sensi del comma 3 dell’art. 5 del d. lgs. n. 33/2013 l’istanza può essere trasmessa

1. a mezzo posta, fax o direttamente presso gli uffici indicati dall’art. 5, comma 3, del d. lgs. n. 33/2013. Nel caso in cui la richiesta di accesso civico non sia sottoscritta dall’interessato in presenza del DSGA, essa deve essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, che va inserita nel fascicolo (cfr. art. 38, commi 1 e 3, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

2. Per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il «Codice dell’amministrazione digitale». Pertanto, ai sensi dell’art. 65 del CAD, le istanze presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici sono valide se:

a. sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata;

b. l’istante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), nonché carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi;

c. sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d’identità;

d. trasmesse dall’istante mediante la propria casella di posta elettronica certificata.