Valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020


In base all’Ordinanza Ministeriale n.11 del 16 maggio 2020 sono di seguito elencate le azioni intraprese dagli organi collegiali del nostro Istituto. 

Progettazioni e criteri di valutazione

  • I docenti contitolari della classe e i consigli di classe hanno aggiornato, ove necessario, le progettazioni definite a inizio anno scolastico, al fine di rimodulare gli obiettivi di apprendimento, i mezzi, gli strumenti e le metodologie sulla base delle intervenute modalità di didattica a distanza imposte dalla contingenza sanitaria internazionale e hanno individuato, per ciascuna disciplina, i nuclei fondamentali e gli obiettivi di apprendimento non affrontati o che necessitano di approfondimento, da conseguire attraverso un piano di integrazione degli apprendimenti.
  • Il collegio dei docenti, nell’esercizio della propria autonomia deliberativa ha integrato, ove necessario, i criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni già approvati nel piano triennale dell’offerta formativa. Tali criteri, qui allegati, valgono come integrazione pro tempore al piano triennale dell’offerta formativa.

ll collegio docenti fa proprie le indicazioni riportate nei seguenti articoli fondamentali dell’Ordinanza. 

Valutazione nel primo ciclo di istruzione (Art. 3 dell’Ordinanza)

  1. La valutazione è condotta ai sensi dell’articolo 2 del Decreto legislativo.
  2. Gli alunni sono ammessi alla classe successiva in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 3, all’articolo 5, comma 1 e all’articolo 6, commi 2, 3 e 4 del Decreto legislativo. 
  3. I docenti contitolari della classe o del consiglio di classe procedono alla valutazione degli alunni sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza sulla base dei criteri e delle modalità deliberate dal collegio dei docenti. 
  4. Gli alunni sono ammessi alla classe successiva anche in presenza di voti inferiori a sei decimi in una o più discipline, che vengono riportati nel verbale di scrutinio finale e nel documento di valutazione.
  5. Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi o comunque di livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati, gli insegnanti contitolari della classe e il consiglio di classe predispongono il piano di apprendimento individualizzato di cui all’articolo 6, in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire o da consolidare nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento. 
  6. Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 742, concernenti la certificazione delle competenze e si deroga all’articolo 4, commi 2 e 3 del predetto decreto.
  7. Nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo all’alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, già perduranti e opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, il consiglio di classe, con motivazione espressa all’unanimità, può non ammettere l’alunno alla classe successiva. 
  8. Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini o dagli esami emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

  

Particolari disposizioni per la valutazione degli alunni con bisogni educativi speciali (Art. 5 dell’Ordinanza)

  1. Per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si procede alla valutazione sulla base del piano educativo individualizzato, come adattato sulla base delle disposizioni impartite per affrontare l’emergenza epidemiologica. Il piano di apprendimento individualizzato di cui all’articolo 6, ove necessario, integra il predetto piano educativo individualizzato. 
  2. Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano didattico personalizzato.
  3. Per gli alunni con bisogni educativi speciali non certificati, che siano stati destinatari di specifico piano didattico personalizzato, si applica quanto disposto al comma 2. 
  4. Il piano di apprendimento individualizzato, ove necessario, integra il piano didattico personalizzato per gli alunni di cui ai commi 2 e 3. 

 

 

Piano di integrazione degli apprendimenti e Piano di apprendimento individualizzato (Art. 6 dell’Ordinanza) 

  1. Per gli alunni ammessi alla classe successiva tranne che nel passaggio alla prima classe della scuola secondaria di primo grado ovvero alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado, in presenza di valutazioni inferiori a sei decimi, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2, comma 2 del Decreto legislativo i docenti contitolari della classe o il consiglio di classe predispongono un piano di apprendimento individualizzato in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire, ai fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva, nonché specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. Il piano di apprendimento individualizzato è allegato al documento di valutazione finale. 
  2. I docenti contitolari della classe o il consiglio di classe individuano, altresì, le attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di apprendimento e li inseriscono in una nuova progettazione finalizzata alla definizione di un piano di integrazione degli apprendimenti. 
  3. Ai sensi dell’articolo 1, comma 2 del Decreto legge, le attività relative al piano di integrazione degli apprendimenti, nonché al piano di apprendimento individualizzato, costituiscono attività didattica ordinaria e hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020. 
  4. Le attività di cui al comma 3 integrano, ove necessario, il primo periodo didattico (trimestre o quadrimestre) e comunque proseguono, se necessarie, per l’intera durata dell’anno scolastico 2020/2021. 
  5. Ai sensi degli articoli 4 e 5 del Regolamento sull’autonomia, le attività didattiche di cui al presente articolo sono realizzate attraverso l’organico dell’autonomia, adottando ogni forma di flessibilità didattica e organizzativa e facendo convergere sul prioritario sostegno agli apprendimenti le iniziative progettuali.
  6. Nel caso del trasferimento tra istituzioni scolastiche, il piano di integrazione degli apprendimenti è trasmesso all’istituzione scolastica di iscrizione. 
1-Integrazione al Ptof - Didattica a distanza.pdf
2- Patto Corresponsabilità educativa.pdf
3-GRIGLIA VALUTAZIONE DIDATTICA A DISTANZA - Scuola primaria.pdf
4-GIUDIZI 2° quadr Scuola Primaria - DAD.pdf
5-Valutazione DAD Secondaria.pdf
6-Giudizio globale DAD Secondaria.pdf
7-Criteri di valutazione Esame di STATO AS 2019_2020.pdf